CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE (VALIDO SOLO NEL CASO DI ACQUISTO DI SERVIZI A PAGAMENTO)

Il presente documento disciplina il conferimento dell’incarico professionale ai sensi degli artt. 2230 ss. c.c., del D.Lgs. 139/2005 e del D.Lgs. 231/2007. L’accettazione telematica da parte del Cliente equivale a piena sottoscrizione dell’incarico.

1. Oggetto dell’incarico

Il Cliente conferisce al Professionista l’incarico per una prestazione professionale occasionale, erogata mediante modalità telematiche, consistente in un percorso di valutazione preliminare virtuale volto a fornire strumenti di orientamento gestionale e di autovalutazione generale dell’organizzazione aziendale. Tale orientamento ha finalità generali e non costituisce parere riferito a specifiche situazioni aziendali.

Il percorso comprende:

  • documenti testuali, video e contenuti on-demand, interamente realizzati dai Professionisti di Studio Di Cola Bonanni;
  • questionari strutturati e modulati mediante logiche predefinite dai Professionisti di Studio Di Cola Bonanni;
  • resoconti automatizzati di orientamento gestionale generati sulla base delle risposte fornite dal Cliente, avente esclusiva funzione informativa e introduttiva, restituita mediante schemi di autovalutazione;
  • strumenti utili a riprodurre, in forma digitale, la fase preliminare che i Professionisti di Studio Di Cola Bonanni svolgerebbero in sede di primo colloquio conoscitivo del Cliente.

Il percorso NON fornisce consulenza 1:1 né pareri tecnici riferiti al caso concreto.
Qualsiasi attività di analisi personalizzata o consulenza 1:1 richiederà un separato incarico professionale formale, con le eventuali procedure previste dalla legge.

Durata

Il Cliente mantiene l’accesso ai materiali senza limiti temporali.

2. Natura della prestazione

La prestazione:

  • rientra nell’attività professionale disciplinata dall’Ordine di riferimento del Professionista che eroga la prestazione;
  • ha carattere occasionale;
  • è limitata alla fase preliminare, erogata con le modalità sopra indicate;
  • non integra attività commerciale o di vendita di prodotti digitali;
  • non sostituisce valutazioni tecniche, fiscali, contabili o societarie.

L’erogazione tramite strumenti digitali non snatura la natura professionale della prestazione, poiché contenuti, logiche e metodologie sono integralmente predisposti dal Professionista nell’esercizio dell’attività intellettuale ordinistica.

Il resoconto automatizzato fornito al Cliente non costituisce parere tecnico né valutazione del caso concreto, ma esclusiva restituzione di percorsi di autovalutazione.

3. Compenso

Il compenso, visibile sulla piattaforma prima dell’acquisto, è accettato dal Cliente al momento della conferma.
 Il compenso si riferisce esclusivamente alle attività previste all’art. 1. Ogni ulteriore attività sarà oggetto di separato incarico professionale.

4. Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) – Rischio non significativo

In conformità al D.Lgs. 231/2007 e alle Linee Guida emanate dagli Ordini professionali competenti (Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Revisori Legali), la prestazione oggetto del presente incarico è classificata come attività a rischio non significativo – Livello 1.

4.1 Principio basato sul rischio

La classificazione deriva dall’applicazione del principio basato sul rischio di cui all’art. 16 del D.Lgs. 231/2007, tenuto conto che la prestazione:

  • non comporta accesso a documentazione contabile, bancaria o finanziaria;
  • non prevede analisi personalizzate del caso concreto;
  • non presenta caratteristiche tipiche delle attività sensibili al rischio di riciclaggio;
  • è finalizzata esclusivamente a fornire strumenti di autovalutazione preliminare.

4.2 Obblighi applicabili

Per tali prestazioni:

  • non sussiste l’obbligo di adeguata verifica della clientela, salvo mutamenti nella natura dell’incarico;
  • non è prevista identificazione documentale del Cliente;
  • non è richiesto riconoscimento a distanza;
  • non è prevista acquisizione di documenti di identità;
  • non si applicano procedure di videoriconoscimento.

Il Professionista è tenuto esclusivamente a conservare copia del presente documento di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 231/2007.

4.3 Clausola di astensione

Il Professionista si riserva di astenersi dalla prosecuzione dell’incarico qualora emergano elementi idonei ad innalzare il livello di rischio o a richiedere l’attivazione della procedura di adeguata verifica.
 In tali casi, il Cliente verrà informato che eventuali attività successive richiederanno un nuovo incarico professionale e, ove previsto, l’adeguata verifica della clientela.

5. Conservazione

Il Professionista conserverà:

  • il presente documento di affidamento dell’incarico;
  • la data e l’ora di accettazione telematica;
  • il nominativo del Cliente;
  • i dati necessari all’identificazione indiretta (email e recapiti forniti);

per il periodo previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 231/2007 (10 anni).

Nessun documento di identità è richiesto ai fini del presente incarico.

6. Limiti di responsabilità

Il Professionista non è responsabile delle decisioni assunte dal Cliente sulla base:

  • dei materiali informativi forniti;
  • delle risposte ai questionari;
  • del report automatizzato di autovalutazione.

Gli strumenti forniti hanno natura preliminare, divulgativa e orientativa.
 Qualsiasi valutazione personalizzata richiede incarico separato.

7. Riservatezza e dati personali

Il trattamento dei dati è svolto in conformità al GDPR e alla normativa vigente.
 Il Professionista non acquisisce documenti contabili, bancari, fiscali o sensibili.

8. Foro competente

È competente il foro del luogo di residenza del Professionista, ove non derogato da norme inderogabili.

9. Accettazione

Con la conferma online, il Cliente:

  • accetta integralmente il presente incarico;
  • riconosce la natura preliminare e non personalizzata della prestazione;
  • prende atto della classificazione nel rischio non significativo – Livello 1;
  • autorizza la conservazione dell’affidamento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 231/2007;
  • prende atto della clausola di astensione prevista dall’art. 4.3.